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18 marzo 2021

Life Sciences

Il commercio di Cannabis “Light” è legale in Italia?

Analisi della disciplina e degli sviluppi normativi

La cannabis, in Italia, è considerata, ai sensi del DPR 309/90, uno stupefacente. 

Tuttavia, vi sono alcune disposizioni normative elaborate nel tempo che ne ammettono l’utilizzo in casi specifici. Ci si riferisce all’uso terapeutico[1] (“cannabis terapeutica”) e l’uso ludico (“cannabis light”). 

Con il termine “Cannabis” o “Cannabinoidi” si comprendono tutte le sostanze psicoattive che si ottengono dalla Cannabis sativa. 

La legislazione italiana differenzia la disciplina tra i principi attivi che compongono la cannabis, ovvero tra Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e il Cannabiniolo (CBD). Solo il THC, infatti, ha effetti psicotropi ed è, pertanto, compreso nella tabella I allegata al DPR 309/90 delle sostanze la cui vendita o cessione è vietata nel nostro ordinamento. Da ciò deriva il concetto di Cannabis “Light”, che può essere definita come quella varietà di Cannabis, e di prodotti dalla stessa derivati, avente una concentrazione molto bassa di THC, che sfrutta le proprietà rilassanti, anticonvulsivanti, antidistonici, antiossidanti e antinfiammatorie del CBD.

Nonostante molte disposizioni e divieti abbiano come riferimento specifico il THC. Tuttavia, il CBD, come vedremo in seguito, con gli ultimi decreti è ormai diventato oggetto di attenzione.

Il principio attivo THC

La legge 242/2016, in tema di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, prevede dei limiti di percentuale di THC per la coltivazione e la vendita di prodotti a base di cannabis.

Infatti, secondo tale legge (art. 4 comma 5), qualora la cannabis abbia un contenuto di THC non superiore allo 0,6% (cosiddetta cannabis light), nessuna responsabilità può essere ascritta al relativo coltivatore. Se, invece, il limite dello 0,6% viene superato, le autorità giudiziarie possono distruggere o sequestrare la coltivazione di canapa.

L'articolo 2 della suddetta legge fornisce un elenco degli usi e dei prodotti che possono essere ottenuti dalla coltivazione della canapa, mentre il successivo articolo 3 indica gli obblighi a cui è soggetto il coltivatore.

La produzione e la commercializzazione della cannabis light ha avuto grande sviluppo in Italia, nonostante il panorama normativo risulti tuttora incerto. 

Il Consiglio Superiore di Sanità, infatti, nella seduta del 10 aprile 2018, ha espresso un parere negativo sulla commercializzazione di prodotti a base di Cannabis “light”, suggerendo di bloccarne la vendita. Secondo il Consiglio, infatti, la bassa concentrazione di THC nei prodotti in esame non esclude, di per sé, il pericolo per la salute derivante dall’utilizzo degli stessi.

La Cassazione, anche se con una prima pronuncia del 31 gennaio 2019 (Cass. Sez. VI Penale, Sent. n. 4920/2019), contrariamente a quanto esposto dal Consiglio Superiore di Sanità, sembrava aver chiuso il dibattito chiarendo come la coltivazione e il commercio della cannabis light fossero da considerare pratiche lecite, è nuovamente intervenuta con la decisione n. 30475 del 30 maggio 2019, che potrebbe avere effetti significativi sulla possibilità di commercializzare la cannabis light in Italia.

Secondo questa decisione, l’attività di commercializzazione della Cannabis Sativa L. e, in particolare, di foglie, infiorescenze, oli e resina, ottenuti dalla coltivazione della canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242/2016, che si limita a regolamentare l’attività di coltivazione. Pertanto, solo quest’ultima è da considerarsi lecita.

Ad avviso della Corte, la condotta di cessione, vendita e, in generale, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti derivati dalla coltivazione della Cannabis Sativa L., è consentita solo per i prodotti che siano effettivamente privi di efficacia drogante.  Nella sentenza, però, non si rintraccia una definizione puntuale di tale concetto.

La Corte, infatti, non fa alcun riferimento ai limiti percentuali di principio attivo individuati dalla legge, né ad altri limiti quantitativi, ma individua la necessità di effettuare una precisa verifica sull’assenza di efficacia drogante sui singoli prodotti commercializzati, e conseguente inoffensività delle singole condotte. 

In altre parole, la Cassazione ha affermato che non è rilevante la percentuale di THC presente nei prodotti commercializzati, al fine di renderne lecita la commercializzazione stessa, ma occorre valutare caso per caso se il singolo prodotto possa avere, o meno, un’efficacia drogante[2]

Il principio attivo CBD

Fino al 1° ottobre 2020 la legislazione italiana non prevedeva alcun riferimento specifico e chiaro al CBD. Non era, pertanto, possibile affermare con certezza che la commercializzazione di prodotti a base di solo CBD, o con bassissima concentrazione di THC, fosse del tutto legale. 

In tale data, il Ministero della Salute ha emesso un decreto con il quale aveva incluso le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis” nella tabella dei “farmaci a base di sostanze attive stupefacenti” allegata al DPR 309/90. L’efficacia di tale decreto è stata, però, sospesa (si veda Decreto Ministero della Salute del 28/10/2020). A seguito di numerose rivendicazioni sollevate dalle associazioni di settore, infatti, è stata prevista la convocazione di un tavolo di lavoro per affrontare la questione "in modo sistematico e completo". In particolare, il Ministero della Salute ha invitato le proprie Commissioni consultive ad esprimersi, con una rivalutazione complessiva, sull'aggiornamento delle tabelle degli stupefacenti.

Ad ogni modo, si evidenzia, infine, come sul punto sia intervenuta recentemente anche la Corte di Giustizia Europea nella causa C-663/18.

Con sentenza del 19 novembre 2020 la Corte ha infatti osservato che il CBD, sulla base dei dati scientifici disponibili, non risulta avere effetti né psicotropi né nocivi per la salute umana. Per tale motivo, lo stesso principio attivo non può essere considerato sostanza stupefacente e, dunque, la sua commercializzazione non può essere limitata all’interno del territorio europeo.

Sviluppi legislativi e osservazioni

La regolamentazione sulla cannabis light in Italia è in continua evoluzione, il che rende difficile prevedere quali saranno gli ulteriori sviluppi. Infatti, se da un lato ci sono proposte di alcuni parlamentari italiani per rendere definitivamente lecita la commercializzazione della cannabis light, dall'altro il legislatore continua ad adottare misure più stringenti.

Sul punto si evidenzia che il 12 dicembre 2019 è stato presentato al Senato un emendamento alla legge finanziaria, approvato dalla maggioranza dei partiti politici, che rendeva legale a tutti gli effetti la commercializzazione della cannabis light, a patto che questa sia inferiore allo 0,5% di THC. Questa proposta, però, è stata dichiarata irricevibile dal presidente del Senato il 16 dicembre 2019 per meri motivi tecnici. 

L'unica certezza, nell’attuale panorama legislativo e giurisprudenziale, è quindi la decisione della Corte di Cassazione. Al momento ci sono solo poche decisioni delle Corti di merito in tema e non è possibile fare una valutazione definitiva.

Per quanto riguarda il THC, ciò che sembra contare è la valutazione dei giudici, che dovranno di volta in volta determinare quale sia la soglia limite oltre alla quale si configuri un "effetto drogante".

Invece, la commercializzazione del CBD attualmente sembra essere consentita, in quanto si tratta di un principio attivo considerato privo di effetti psicotropi.  Questa visione è stata peraltro confermata dalla Corte di Giustizia dell’UE, nella sentenza sopra citata. 

Ma sarà davvero così in futuro? Tutto dipenderà da come saranno valutati e, di conseguenza, regolati i principi attivi presenti nella cannabis.

 

Autori

Francesca Libanori - Life Sciencs - Partner - francesca.libanori@franzosi.com

Caterina Menon - Life Sciencs - Associate - caterina.menon@franzosi.com

Pietro Zambonardi - Life Sciencs - Associate - p.zambonardi@franzosi.com

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[1] Decreto Ministero della Salute 98/2007

[2] All’interno delle motivazioni pubblicate il 10 luglio 2019, i giudici della Corte di Cassazione hanno statuito che “La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.

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