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25 giugno 2021

Proprietà intellettuale e industriale

Diritti di brevetto pagati ex post. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto con le linee di riforma della proprietà industriale

Martina Dani e Vincenzo Jandoli, 25 giugno 2021, Italia Oggi

Un decreto per favorire sia i depositi di privative industriali sia la loro protezione e spingere l’Italia quale sede centrale del Tribunale Unitario dei Brevetti. Il ministro dello Sviluppo economico (MiSe), Giancarlo Giorgetti, il 23 giugno 2021 ha firmato un provvedimento contenente le linee di intervento strategiche per la proprietà industriale per il triennio 2021/2023. Obiettivo del testo è promuovere la cultura dell’innovazione e degli strumenti di tutela e valorizzazione della proprietà industriale (PI), individuando cinque pilastri alla base della strategia nazionale: 

1) migliorare il sistema di protezione della PI; 

2) incentivare l’uso e la diffusione della PI, in particolare da parte delle pmi; 

3) facilitare la registrazione dei diritti di privativa industriale; 

4) garantire un rispetto più rigoroso della PI; 

5) rafforzare il ruolo dell’Italia a livello internazionale, allo scopo di accelerare il processo di entrata in vigore del sistema del brevetto europeo unitario, anche per sostenere la candidatura di Milano per la sede centrale del Tribunale Unitario dei Brevetti.

Molte delle disposizioni contenute nelle Linee di Intervento, per quanto rilevanti ed interessanti, sono programmatiche ed occorrerà un ulteriore provvedimento che disponga la loro reale e concreta attuazione. Un primo risultato concreto sarà raggiungibile con un intervento di modifica del Codice della Proprietà Industriale (CPI), così da aggiornare la cornice normativa di riferimento per il settore agli sviluppi attesi e descritti nelle Linee di Intervento. Nelle Linee di Intervento si trovano varie proposte di modifica del CPI, alcune delle quali sono estremante rilevanti. Tra queste ne citiamo alcune.

In tema di deposito di brevetti, si prevede la possibilità di consentire al richiedente di pagare i diritti di deposito entro un termine predefinito, successivamente alla presentazione della domanda di brevetto, mantenendo ferma la data di deposito ufficiale della stessa. Si potrà così favorire il deposito dei brevetti, svincolandolo dal contestuale pagamento dei diritti.

In tema di marchi e per la protezione delle indicazioni geografiche, si prevede la possibilità di introdurre nel CPI l’esclusione della registrazione di marchi che possano risultare evocativi delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

In tema di design industriali, si considera opportuno disciplinare la protezione temporanea dei disegni industriali e dei modelli presentati in fiere. 

Allo scopo di accelerare e promuovere l’attuazione del sistema brevettuale unitario, si prevede che il brevetto europeo con effetto unitario venga rilasciato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti mediante il pagamento di un’unica tassa di rinnovo, così da consentire al titolare di ottenere la protezione contemporanee brevettuale nei 25 paesi UE. 

Il Brevetto Unitario non si sostituirà all’attuale brevetto nazionale, sia depositato come tale, sia come estensione del brevetto europeo, fermo restando la preminenza del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario in caso di cumulo delle protezioni.

Il Brevetto Unitario, però, sarà operativo solo successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. 

Relativamente all’invenzione del ricercatore universitario, si propone di modificare l’attuale art. 65 CPI ribaltando l’approccio attuale per cui l’invenzione appartiene al ricercatore che l’ha sviluppata e, solo in caso di suo mancato sfruttamento, appartiene alla relativa struttura di appartenenza. Al contrario, si propone che l’invenzione appartenga direttamente alla struttura di appartenenza del ricercatore che l’ha sviluppata e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore. 

Infine, per rafforzare ulteriormente sul piano processuale ed esecutivo i diritti di PI, si suggerisce di eliminare il comma 3 dell’art. 129 CPI che prevede il divieto di sequestro civile delle merci contraffatte in ambito fieristico, così da assicurare una maggior speditezza ed effettività alla tutela dei diritti di PI.

Martina Dani, Vincenzo Jandoli 25 giugno, Italia Oggi

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